Assegno di maternità

Data di pubblicazione:
08 Luglio 2019
Assegno di maternità

 CHE COS'É

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'Inps in presenza di determinati requisiti reddituali (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51). Consiste in un assegno mensile che viene corrisposto per un totale di cinque mesi. I requisiti reddituali e l’importo dell’assegno vengono rivalutati agni anno in base all’adeguamento ISTAT e resi noti attraverso una circolare INPS.

Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).

L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.

I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

A CHI É RIVOLTO

  • alle cittadine italiane residenti
  • alle cittadine comunitarie residenti
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo purché residenti in Italia.

COME FARE

La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Attestazione ISEE

SCADENZE E RINNOVI

La domanda deve essere presentata all'ufficio servizi sociali entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 66 della Legge 448/1998 SS. MM. II

Con la circolare INPS 29 febbraio 2024, n. 40, l’Istituto ha comunicato gli importi e i limiti di reddito per il 2024 relativi all’assegno di maternità concesso dai comuni, aggiornato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari al 5,4%.

L’importo dell’assegno mensile di maternità, che spetta per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per cinque mensilità e, quindi, a 2.020,85 euro complessivi.

Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) da tenere presente per queste categorie è pari a 20.221,13 euro.

 

Ultimo aggiornamento

Martedi 19 Marzo 2024