Separazioni e divorzi in Comune

Data di pubblicazione:
09 Luglio 2019
Separazioni e divorzi in Comune

Nuove disposizioni per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.

Sono previste:


*    Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile (Modalità semplificata)

•    Separazioni e divorzi davanti all'Avvocato

 

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile (Modalità semplificata)


   L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 12, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

1)    Non si è genitori di figli minori;

2)    Non si è genitori di  figli maggiorenni incapaci (sottoposti a tutela, curatela,
       amministrazione di sostegno);

 3)   Non si è genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);

4)   Non si è genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;

5)    I coniugi raggiungono l'accordo senza alcuna clausola di trasferimento patrimoniale; vanno pertanto escluse dall'accordo tutte le clausole aventi carattere dispositivo di natura economica e finanziaria come ad esempio l'uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, etc.


Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Al primo passaggio viene sottoscritto l’accordo, al secondo, trascorsi almeno 30 giorni, viene confermato l’accordo. La mancata comparizione degli interessati per la conferma dell’accordo significa la decadenza dello stesso.


Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
•    Iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio);
•    Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero;
•    Residenza di uno dei coniugi.


Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).


All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto un diritto fisso pari a € 16,00, da versare con:
- Conto Corrente postale N° 12325076 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Uri;
- Bonifico bancario IBAN IT02J0101587641000000012446 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Uri.


Documenti da presentare:
-    Carta d’Identità in corso di validità;
-    Ricevuta di avvenuto pagamento del diritto fisso di € 16,00;
-    In caso di divorzio: sentenza di separazione passata in giudicato, da almeno tre anni dalla data di presentazione davanti al Giudice.


Separazioni e divorzi davanti all'Avvocato

   L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).


Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che esprime un Nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di  modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.


L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
•    Iscrizione dell’atto di matrimonio;
•    Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
•    Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da  un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Per informazioni o per fissare un appuntamento rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile del Comune. – Tel. 079/4187063

Ultimo aggiornamento

Giovedi 07 Marzo 2024