Unioni Civili tra persone dello stesso sesso
Informazioni
Con la legge 20 maggio 2016 n.76, è stata introdotta la possibilità per i cittadini maggiorenni dello stesso sesso di costituire un’unione civile con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni. L’unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
A chi ci si rivolge e cosa serve
RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE
La richiesta di costituzione dell’unione civile va presentata all’ufficio dello stato civile scelto dalle parti.
Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.
I cittadini stranieri dovranno presentare un nulla osta rilasciato dell’autorità del paese di cui sono cittadini che attesti che non vi sono ostacoli alla costituzione dell’unione civile.
Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.
N.B. La richiesta di costituzione dell'unione civile può essere fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico.
A seguito della richiesta di costituzione dell’unione civile, l’ufficiale dello stato civile deve procedere alle verifiche delle dichiarazioni rese entro 30 giorni al massimo dalla redazione del processo verbale.
Quando una delle parti che chiede la costituzione dell'unione civile è un cittadino italiano residente all'estero, l'ufficiale dello stato civile al quale è fatta richiesta effettua le verifiche, anche presso il competente ufficio consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione civile viene fatta all'autorità consolare, quest'ultima effettua le verifiche tramite l'ufficiale dello stato civile del comune di iscrizione anagrafica.
Una volta completate le verifiche (se le verifiche sono completate prima del termine di 30 giorni e l'ufficiale di stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti), le parti si presentano all’ufficiale dello stato civile per la costituzione dell’unione civile.
COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE
Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile e contestualmente possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, inoltre hanno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.162 del codice civile. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
È competente a celebrare l’unione civile il sindaco, o l'ufficiale di stato civile delegato o altre persone delegate dal sindaco come consiglieri comunali o assessori o una persona scelta dalla coppia secondo quanto previsto dall' art-1 comma 3 DPR 396/2000 così come modificato dal D.Lgs 5/2017. La coppia può scegliere che la celebrazione sia legalmente affidata a una persona cara (amico o parente).
CASI PARTICOLARI
Se una delle parti dell'unione civile, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.
Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo può procedere alla costituzione senza le verifiche di legge purché le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.
CAUSE IMPEDITIVE
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
1) sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
2) sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
3) sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
4) sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
DIRITTI E DOVERI
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.
Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile).
SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE
L’unione civile si scioglie:
- per morte di una delle parti;
- per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1) e n.2) lett. a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898), ovvero mediante gli istituti della: negoziazione assistita o dell’accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di previo periodo di separazione;
- per rettificazione di sesso.