Misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Data di pubblicazione:
30 Dicembre 2021
Misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

IL SINDACO


Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021: “Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto – legge 26 novembre 2021 n. 172”;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 02 dicembre 2021: “Adozione delle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”;
Visto il Decreto Legge 26 novembre 2021 n. 172: “Misure urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”
Tenuto conto dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” che dispone la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure di cui all’ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella “zona bianca”;
Visto il Decreto Legge del 8 ottobre 2021 n. 139 “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”, che disciplina, in particolare, le modalità di svolgimento di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive e discoteche;
Vista la Legge 23 luglio 2021 n. 106: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 25 maggio 2021 n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

Visto il Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105, coordinato con la legge di conversione16 settembre 2021 n. 126: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19”;
Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021: “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid -19”, che:
in merito ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie
- obbliga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, in zona bianca, anche all'aperto, quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, non sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi;
- obbliga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché' per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto,
in merito al consumo di cibi e bevande:
- consente il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), nonché' ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.
In merito agli eventi di massa o di feste all'aperto, nonché' in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati:
- dispone il divieto di feste, comunque denominate, eventi a queste assimilati e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti fino al 31 gennaio 2022;
Considerata l’evoluzione negativa della situazione epidemiologica;
Visto l’art. 32 della legge 833/1988, che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
Vista la legge 689/1981;
Richiamato il D.Lgs n. 267/2000, nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, in particolare l’art. 50;
Ravvisata la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, a tutela della salute pubblica, allo scopo di contenere la propagazione del virus SARS COV 2;
Ritenuto di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento, al fine di garantire un maggiore livello di protezione;

Per le motivazioni di cui alla premessa


ORDINA


- la sospensione degli eventi di cui al programma “Natale Urese”;
- il divieto di qualsiasi attività di intrattenimento (musicale e non), sia all’interno che all’esterno dei pubblici esercizi;
- l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei locali pubblici quali bar e pub anche al tavolino. I dispositivi potranno essere rimossi solo per il tempo necessario alla consumazione delle bevande e dovranno essere immediatamente riposizionati al termine della consumazione;
- il divieto di assembramento, nelle piazze, all’esterno e in prossimità dei pubblici esercizi.
L’inottemperanza alle prescrizioni di cui sopra implica l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni della legge n. 35 del 22 maggio 2020, anche in combinato disposto con l’art. 2 del D.L. 16/05/2020 n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;
La presente ordinanza è efficace sino al 10 gennaio 2022, salvo revoca.


DISPONE


che la presente Ordinanza
che la presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all’Albo Pretorioall’Albo Pretorio, , pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Uri, e sia notificata a:pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Uri, e sia notificata a:
− Prefettura Prefettura –– U.T.G. di Sassari;U.T.G. di Sassari;
− Comando Compagnia Carabinieri di Sassari e Stazione CaraComando Compagnia Carabinieri di Sassari e Stazione Carabinieri di Uri;binieri di Uri;
− Questura di Sassari;Questura di Sassari;
− Guardia di Finanza della provincia di Sassari;Guardia di Finanza della provincia di Sassari;
− Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
− Associazione di Protezione Civile;Associazione di Protezione Civile;
− A.S.S.L. di Sassari;A.S.S.L. di Sassari;
− Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Sassari;Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Sassari;
− AssessAssessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale R.A.S.;orato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale R.A.S.;
− Ufficio Polizia Locale del Comune di Uri;Ufficio Polizia Locale del Comune di Uri;
− Compagnia Barracellare di Uri;Compagnia Barracellare di Uri;
I
Incarica le forze dell’ordine presenti sul territorio dncarica le forze dell’ordine presenti sul territorio dii vigilavigilarere sull’osservanzasull’osservanza deldelle prle prescrizioni escrizioni di cui sopra. di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso al T.A.R. Sardegna, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.


Il Sindaco
Dott. Matteo Emanuele Dettori

Ultimo aggiornamento

Venerdi 24 Marzo 2023