Piani personalizzati a favore delle persone con grave disabilità. Legge 162/98

Data di pubblicazione:
08 Luglio 2019
Piani personalizzati a favore delle persone con grave disabilità. Legge 162/98

CHE COS'É

Con la legge 162 del 21 maggio 1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave", lo Stato italiano ha compiuto un passo enorme nella legislazione nazionale, affermando in modo esplicito il diritto delle persone disabili a gestire in prima persona i finanziamenti che vengono loro assegnati e i loro assistenti personali, cioè il diritto a vivere una vita indipendente.

La Legge 162 si rivolge a tutti i tipi di disabilità fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che sia causa di difficoltà d'apprendimento, di relazione o d'integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (L. 104/92, art.3).

É possibile realizzare programmi di aiuto alla persona gestiti dai disabili interessati e dalle loro famiglie, che potranno quindi richiedere degli specifici "Piani personalizzati". Tali "Piani" sono orientati a sviluppare la domiciliarità dei servizi alla persona, il supporto delle responsabilità familiari e delle reti informali di sostegno, sia affiancando le famiglie nel lavoro di cura al fine di alleggerirne il carico assistenziale, sia puntando ad una migliore qualità della vita con interventi mirati all'acquisizione di autonomia nella vita quotidiana e di abilità che facilitino l'inserimento sociale.

La Regione eroga finanziamenti ai comuni per la realizzazione di piani personalizzati che prevedano interventi socio-assistenziali a favore di bambini, giovani, adulti e anziani con disabilità grave, finalizzati allo sviluppo della piena potenzialità della persona, al sostegno alle cure familiari e alla piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società.

 

I piani personalizzati potranno prevedere, in particolare, i seguenti servizi:

 

  • servizio educativo (non previsto per gli ultrasessantacinquenni); 
  • assistenza personale e/o domiciliare (per assistenza personale si intende l’assistenza alla persona, mentre quella domiciliare è riferita alla cura degli ambienti di vita della stessa persona); 
  • accoglienza presso centri diurni autorizzati, limitatamente al pagamento della quota sociale; 
  • soggiorno presso strutture sociali e sociosanitarie e residenze sanitarie assistenziali autorizzate, per non più di 30 giorni nell’arco di un anno e limitatamente al pagamento della quota sociale;
  • attività sportive e/o di socializzazione (non previste per gli ultrasessantacinquenni).

 

Modalità di gestione dei piani personalizzati:

I comuni possono gestire gli interventi in forma diretta, fornendo loro il servizio ai beneficiari, o in forma indiretta, prevedendo che sia il beneficiario o la persona incaricata a stipulare il contratto con gli operatori che erogano il servizio, i quali non potranno essere parenti conviventi né persone incluse tra le categorie elencate all’art. 433 del Codice civile (fanno eccezione le sole situazioni particolari per cui è stata autorizzata una deroga dalla Direzione generale delle Politiche sociali, come previsto dalle delibere n. 45/18 del 21 dicembre 2010 e n. 3/23 del 31 gennaio 2014, consultabili dalla sezione Leggi e normative del sito della Regione Sardegna). Nel secondo caso, le pezze giustificative delle spese sostenute dovranno essere consegnate al Comune.


Attualmente il Comune di Uri gestisce gli interventi esclusivamente in forma indiretta.

 

L’Ente predispone il piano in collaborazione con la famiglia dell’interessato e, se necessario, con i servizi sanitari, sulla base di apposite schede di valutazione: 
•     la "scheda salute", relativa alla valutazione della situazione della persona con disabilità (sensi e linguaggio, esecuzione delle attività quotidiane, vita di relazione). La scheda deve essere compilata e firmata dal medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta oppure da altro medico di una struttura pubblica o convenzionato, che abbia in cura il destinatario del piano. Per coloro che hanno già usufruito di un piano personalizzato nell’ambito del programma annuale precedente e le cui condizioni di salute non sono cambiate, non è necessario compilare una nuova scheda; 
•     la "scheda sociale", relativa alle ulteriori informazioni necessarie per la predisposizione del piano personalizzato (età, servizi fruiti, carico assistenziale familiare, particolari situazioni di disagio …). Questa scheda deve essere compilata dall’assistente sociale e firmata da quest’ultimo, dal dirigente comunale delle politiche sociali e dal destinatario del piano o da un’altra persona incaricata. 
In base alle informazioni riportate nelle due schede, il Comune attribuirà al piano personalizzato un punteggio, necessario per individuare l’entità massima del finanziamento concedibile. Successivamente, l'Ente determinerà l’importo che potrà essere effettivamente assegnato in base al reddito Isee dell’interessato; per i redditi annui non superiori ai 9 mila euro l’importo massimo concedibile non subirà alcuna decurtazione.

A CHI É RIVOLTO

Possono usufruire dei piani personalizzati le persone residenti nel Comune di Uri, in possesso della certificazione attestante la disabilità grave rilasciata dall'Inps o, in caso di sindrome di Down, dal medico di base (vedi, in normativa, l'art. 3, comma 3 della legge n. 104/1992). Tale certificazione è richiesta anche per i bambini da 0 a 3 anni. 
Le persone interessate devono presentare la domanda di predisposizione del piano all'ufficio servizi sociali, che predispone il progetto con la partecipazione del disabile e dei suoi familiari.

COME FARE

A seguito di pubblicazione della delibera regionale, l’ufficio servizi sociali del Comune di Uri pubblica il relativo avviso.  Le persone interessate devono presentare la domanda di predisposizione del piano personalizzato entro il termine indicato nell'avviso pubblico.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La persona disabile interessata (oppure, per suo conto, la persona delegata, il tutore, il titolare della patria potestà o l'amministratore di sostegno) deve richiedere la predisposizione del piano personalizzato al Comune di residenza, presentando i seguenti documenti:
•    attestazione ISEE in corso di validità per prestazioni socio sanitarie (in base alla nuova normativa Isee, i redditi sono determinati con riferimento al nucleo familiare del richiedente, costituito dai componenti della famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica - DSU (art. 3 del DPCM n. 159/2013);
•    certificazione attestante la disabilità  di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, se non ancora in possesso del Comune
•    scheda salute, debitamente compilata e sottoscritta dal medico di base o medico di struttura pubblica;
•    delega del destinatario per la presentazione della domanda e per la predisposizione del piano personalizzato 
•    copia documento di identità del disabile e del familiare che presenta la domanda;
•    documentazione aggiornata attestante altre situazioni di gravi patologie riferite ad altro familiare convivente (verbale invalidità, certificato medico).

COSTI A CARICO DELL'UTENTE

Gli eventuali costi per la compilazione della scheda salute da parte del medico (vedi voce "documentazione richiesta") sono a carico del richiedente.

SCADENZE E RINNOVI

La domanda può essere presentata solo in seguito alla pubblicazione del bando comunale pertanto la scadenza è strettamente legata ai tempi di pubblicazione della delibera regionale.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

•    Legge n. 104 del 05/02/1992 - "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
•    Legge n. 162 del 21/05/1998 - ''Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.''

•    Delibera di Gunta regionale di avvio dei piani pubblicata annualmente