La famiglia anagrafica

Data di pubblicazione:
25 Maggio 2020
La famiglia anagrafica

La Famiglia anagrafica secondo l’articolo 4 del Regolamento Anagrafico della Popolazione

Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune .
Costituiscono dunque famiglia anagrafica le persone che, trovandosi in condizioni di coabitazione, sono tra loro parenti.
Una famiglia può essere costituita da una sola persona.
La definizione di famiglia anagrafica s’ispira fondamentalmente ai criteri stabiliti dalle precedenti norme in materia anagrafica, ma segna un netto cambiamento rispetto al precedente regolamento, per quanto concerne quello che potrebbe definirsi il “vincolo economico” tra i componenti della famiglia. Infatti il criterio di individuare il legame economico tra i componenti della famiglia nella messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale da essi percepito e considerarlo quale elemento costitutivo della famiglia, è stato abolito; ne consegue che per i nuclei familiari che, pur continuando a coabitare, abbiano una economia distinta, non possono essere costituite, a richiesta degli interessati oppure a seguito di accertamenti d’ufficio, separate schede di famiglia.
E’ stato così ben definito il concetto di “famiglia anagrafica” nel senso che per la formazione di essa è sufficiente che le persone che la costituiscono coabitino e siano legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ed anche da soli vincoli affettivi. Ciò nella considerazione che compito dell’Anagrafe è quello di registrare le persone residenti in un determinato Comune e di fornire, inoltre, per finalità amministrative (certificazioni) e di studio, notizie su quei raggruppamenti di persone coabitanti ed aventi i precisati vincoli, che costituiscono appunto le “famiglie anagrafiche”, in armonia con la funzione caratteristica dell’Anagrafe che è quella di rispecchiare lo stato di fatto.
Un particolare cenno merita la posizione dei domestici, badanti, autisti, giardinieri e simili che coabitano con la famiglia del datore di lavoro. Per essi il precedente regolamento prevedeva l’istituzione di una particolare scheda individuale nell’ambito della stessa famiglia anagrafica come "membri aggregati”. L’attuale regolamento non consente una normativa particolare, per cui saranno iscritti in una scheda di famiglia a parte, a meno che non dichiarino di essere legati da tempo alla famiglia predetta da vincoli affettivi, nel qual caso costituiranno famiglia anagrafica unica.
La prova dei “vincoli affettivi”, di cui alla definizione della famiglia anagrafica, viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
Una persona o famiglia che coabita nello stesso appartamento con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i suddetti vincoli.

Invece, non possono costituire famiglia anagrafica a sé stante, i figli che si sposano e continuano a coabitare con i genitori.
I coniugi separati ma conviventi, non possono formare due distinte famiglie anagrafiche, perché continua a permanere il vincolo del matrimonio.

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Giovedi 07 Marzo 2024