Ordinanza del Sindaco n. 5 del 05.04.2021- Misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Data di pubblicazione:
05 Aprile 2021
Ordinanza del Sindaco n. 5 del 05.04.2021-  Misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Si informa la cittadinanza che, con Ordinanza del Sindaco n. 5 del 05/04/2021 ad oggetto "Misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19", a decorrere dal 05 aprile 2021 e fino al 20 aprile 2021 (compreso) è istituita la c.d. “Zona Rossa” nell’intero territorio comunale.

IL SINDACO

VISTI

  • la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11.03.2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
  • il D.L. n. 125/2020 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID”;
  • il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • il D.P.C.M. del 4 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2020, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, recente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;
  • il DPCM del 2 marzo 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
  • le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna e, in particolare, la n. 8 del 15.03.2021 che fa salvi provvedimenti più restrittivi adottati dalle Autorità sanitarie locali sul territorio di competenza;
  • l’Ordinanza del Ministero della Salute del 19.03.2021 con la quale si applica alla Regione Sardegna le misure di cui alla c.d. “zona arancione”;
  • il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, il cui art. 2 nell'assicurare dal 7 aprile al 30 aprile 2021 in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado anche nelle zone rosse e nel vietare la deroga di tale provvedimento a presidenti di regione, provincie autonome e sindaci, stabilisce altresì che  “La predetta deroga è consentita solo in  casi di eccezionale e straordinaria necessità  dovuta  alla  presenza  di focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica.   I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche   con   riferimento   alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio”;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n. 2 del 20.03.2021, n.3 del 22.03.2021 e n. 4 del 22.03.201 con oggetto “Misure straordinarie e urgenti di contrasto e prevenzione epidemiologica da Covid-19” con le quali, a seguito dell’aumentare dei casi di positività, sono state disposte misure più restrittive rispetto a quelle in essere in ambito regionale per i giorni intercorrenti tra il 20 marzo e il 5 aprile compreso;

VISTA la nota dellAutorità Sanitaria, registrata al prot. n.2232 del 22.03.2021, che nel riscontrare “la continua espansione dei nuovi focolai all’interno della Comunità di Uri” ha ritenuto necessario “rafforzare le misure di contenimento del contagio rispetto a quelle già stabilite dal Ministero della Salute per la Regione Sardegna, in particolare con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e di tutte le attività non essenziali per un periodo non inferiore a 14 giorni”,

ATTESO che l’Autorità Sanitaria, con nota registrata al prot. N. 2492 del 01.04.2021, ha riscontrato “la continua espansione dei focolai all’interno della comunità di Uri, …, con un incremento di più 70 nel corso dell’ultima settimana,…., fatto che configura una situazione di elevato rischio di evoluzione del contagio” e ha raccomandato “di proseguire con le misure di contenimento già in essere nel territorio di Vs competenza. In particolare modo limitando tutti gli spostamenti non strettamente necessari per lavoro o salute e tutte le occasioni di assembramenti, così come previste nelle cosiddette “zone rosse”, per un periodo non inferiore a ulteriori 15 giorni”;

DATO ATTO altresì che, a seguito della pubblicazione del D.L. n.44/2021 sopra richiamato, è stata inviata all'Autorità Sanitaria nota con richiesta di chiarimenti, registrata al prot. n. 2514 del 02.04.2021 e non avendo avuto riscontro è stato inviato un sollecito con nota registrata al  prot. n. 2526 del 05.04.2021;

RITENUTO, in attesa di sollecito riscontro formale, di interpretare la suddetta nota dell’Autorità Sanitaria come un invito ad adottare misure come quelle indicate per le c.d. “zone rosse” dal DPCM 2 marzo 2021 e di proseguire con le misure di contenimento già in essere, così come suggerito dalla stessa Autorità in via informale;

CONSIDERATO che il virus che ha colpito la comunità urese, così come comunicato ai diretti interessati, è molto probabilmente la variante inglese caratterizzata da un' elevata contagiosità, in particolar modo fra le fasce di età più giovani, e che in relazione a tale aspetto, con le note sopra indicate, è stata richiesta comunicazione ufficiale;

RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, misure specifiche di restrizione per i prossimi 15 giorni al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche ed inderogabili o ad un particolare stato di necessità;

SPECIFICATO che la presente ordinanza sarà immediatamente revocata relativamente alle parti in cui deroga quanto stabilito dall’art. 2 del D.L. 44/2021 qualora l’Autorità Sanitaria fornisca indicazioni in tal senso; 

COMUNICATA l’adozione del presente provvedimento al Prefetto di Sassari e all’Assessorato Regionale alla Sanità Regionale;

RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 comma 5, a mente del quale “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

VISTA la legge 689/1981;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

IN RELAZIONE AGLI SPOSTAMENTI:

1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

2. Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita dall’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021, sotto riportato, o nel caso in cui l’istituto di riferimento non garantisca lo svolgimento della didattica a distanza.

3. è consentito, a un solo componente del nucleo familiare, per non più di una volta al giorno, lo spostamento per gli interventi necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile, consistenti nelle operazioni colturali che la stagione impone, ovvero per accudire gli animali allevati.

4. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del sopracitato decreto.

IN RELAZIONE ALLA DIDATTICA E ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:

Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché i servizi dell’infanzia, ludici e ricreativi formali e non e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n.89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI:

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del predetto D.P.C.M. con chiusura alle ore 20,00.

2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite i distributori “h24” sono consentite fino alle ore 20,00.

3. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

4. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE:

1. E’ sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
2. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:
- dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
- dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).
3. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI ALLA PERSONA:

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.) restano consentiti i servizi alla persona individuati dall’allegato 24 del DPCM 2 marzo 2021.

IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

1. Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3 di cui al D.P.C.M. 02.03.2021, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

2. Sono consentite le attività sportive di interesse nazionale, previste all’art. 18 del DPCM 2 marzo 2021, che si intende integralmente richiamato.

3. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale nel rispetto della distanza di almeno due metri.

IN RELAZIONE AI LUOGHI DELLA CULTURA E SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO:

1. Sono sospesi i servizi dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, anche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione.

2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico anche all’aperto.

IN RELAZIONE AL COMUNE:

Il Comune sarà chiuso al pubblico. Il pubblico potrà essere ricevuto solo previo appuntamento telefonico.

INOLTRE:

è disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

È fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 22,00 di ciascun giorno fino alle ore 5:00 del giorno successivo (coprifuoco);

È fatto obbligo di usare sull’intero territorio e per l’intera giornata protezioni delle vie aeree anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.

È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, nei luoghi pubblici e inoltre sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose anche all’interno di abitazioni private;

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private;

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia integralmente alla normativa statale disciplinante le così dette “zone rosse”.

DISPONE

che la presente ordinanza ha validità dal 06/04/2021 al 20/04/2021 compreso, salva la possibilità di revoca in presenza di un miglioramento della situazione epidemica, comunicata dall’Autorità Sanitaria, che consenta un allentamento delle misure adottate, o nell’ipotesi che venga autorizzata l’apertura sancita dall’art. 2 del DL 44/2021, come descritto in premessa;

che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell’Ente, e che la stessa venga notificata a:

  • Prefettura – U.T.G. di Sassari;
  • Comando Compagnia Carabinieri di Sassari e Stazione Carabinieri di Uri;
  • Questura di Sassari;
  • Guardia di Finanza della provincia di Sassari;
  • Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale;
  • Associazione di Protezione Civile;
  • A.S.S.L. di Sassari;
  • Servizio Igiene e Sanità Pubblica A.S.S.L. di Sassari;
  • Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale R.A.S.;
  • Ufficio Polizia Locale del Comune di Uri;
  • Compagnia Barracellare di Uri;
  • Ufficio scolastico provinciale di Sassari Baldinca;
  • Istituto comprensivo Grazia Deledda;
  • Di incaricare le forze dell’ordine presenti sul territorio della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento;

La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Comune di Uri.

INFORMA

I soggetti che violeranno le presenti misure di contenimento anti-coronavirus saranno puniti con le sanzioni previste dalle norme nazionali attualmente in vigore;

La violazione della presente ordinanza è, inoltre, punita ai sensi del comma 7-bis, art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Uri, 5 aprile 2021

 

 Il Sindaco

F.to Avv. Lucia Cirroni

Ultimo aggiornamento

Venerdi 24 Marzo 2023