Ordinanza del Sindaco n. 4/2021 Integrazione ordinanza n. 3 del 22.03.20121 "Misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19".

Data di pubblicazione:
24 Marzo 2021
Ordinanza del Sindaco  n. 4/2021  Integrazione ordinanza n. 3 del 22.03.20121 "Misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19".

DI INTEGRARE come segue l’Ordinanza Sindacale n. 3 del 22.03.2021:
IN RELAZIONE ALLA DIDATTICA E ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché i servizi dell’infanzia, ludici e ricreativi formali e non e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n.89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
IN RELAZIONE AGLI SPOSTAMENTI:
1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
2. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del sopracitato decreto.
3. Sono comunque consentiti gli spostamenti fuori dal territorio comunale strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza qualora l’Istituto scolastico di riferimento non garantisca la modalità di didattica a distanza.
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI:
1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del predetto D.P.C.M. con chiusura alle ore 20,00.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite i distributori “h24” sono consentite fino alle ore 20,00.
3. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
4. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE:
1. E’ sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. 2. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: - dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; - dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3). 3. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI ALLA PERSONA:
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.).
IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
1. Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3 di cui al D.P.C.M. 02.03.2021, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
2. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale nel rispetto della distanza di almeno due metri.
IN RELAZIONE AI LUOGHI DELLA CULTURA E SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO:
1. Sono sospesi i servizi dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, anche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione.
2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico anche all’aperto.
IN RELAZIONE AL COMUNE:
Il Comune sarà chiuso al pubblico. Il pubblico potrà essere ricevuto solo previo appuntamento telefonico.
INOLTRE:
E’ disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
È fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 22,00 di ciascun giorno fino alle ore 5:00 del giorno successivo (coprifuoco);
È fatto obbligo di usare sull’intero territorio e per l’intera giornata protezioni delle vie aeree anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.
È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, nei luoghi pubblici e inoltre sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose anche all’interno di abitazioni private;
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private;
Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rinvia integralmente alla normativa statale disciplinante le così dette zone rosse.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 24 Marzo 2023