Ordinanza del Sindaco n. 3-2021 "Misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19"

Data di pubblicazione:
22 Marzo 2021
Ordinanza del Sindaco n. 3-2021 "Misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19"

Si informa la cittadinanza che, con Ordinanza del Sindaco n. 3 del 22/03/2021 ad oggetto "Misure straordinarie per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19" , a decorrere dal 22 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021 (compreso) è istituita la c.d. “Zona Rossa” nell’intero territorio comunale.

IN RELAZIONE AGLI SPOSTAMENTI:
1. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
2. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del sopracitato decreto.


IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI:
1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del predetto D.P.C.M. con chiusura alle ore 20,00.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande tramite i distributori “h24” sono consentite fino alle ore 20,00.
3. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
4. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.


IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE:
1. E’ sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. 2. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: - dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; - dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3). 3. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.


IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI ALLA PERSONA:
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.).

IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
1. Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3 di cui al D.P.C.M. 02.03.2021, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
2. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale nel rispetto della distanza di almeno due metri.


IN RELAZIONE AI LUOGHI DELLA CULTURA E SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO:
1. Sono sospesi i servizi dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, anche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione.

2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico anche all’aperto.


IN RELAZIONE ALLA DIDATTICA E ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché i servizi dell’infanzia, ludici e ricreativi formali e non e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza;


IN RELAZIONE AL COMUNE:
Il Comune sarà chiuso al pubblico. Il pubblico potrà essere ricevuto solo previo appuntamento telefonico.

INOLTRE:
E’ disposta la chiusura al pubblico delle strade e piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;


È fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 22,00 di ciascun giorno fino alle ore 5:00 del giorno successivo (coprifuoco);


È fatto obbligo di usare sull’intero territorio e per l’intera giornata protezioni delle vie aeree anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.


È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, nei luoghi pubblici e inoltre sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose anche all’interno di abitazioni private;


È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private.

 

 

Ultimo aggiornamento

Venerdi 24 Marzo 2023