L'amministrazione comunale invita al rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica, contenute nell'ordinanza del Sindaco n. 10 del 10.04.2019, in favore dei soggetti affetti da favismo.
L’ordinanza, emanata nel 2019 e a tutt’oggi in vigore, prevede il divieto tassativo di coltivazione e stoccaggio di fave
- all’interno del centro abitato
- nel raggio di 150 metri in linea d'aria in prossimità del centro abitato di agglomerati di case nell’ambito rurale e nella prospicienza delle vie pubbliche del centro abitato.
La vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nei mercati comunali, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purché sia data corretta e visibile pubblicità della loro presenza nel punto vendita.