Ordinanza del Sindaco n. 10-2019 "Tutela dei cittadini affetti da favismo - disposizioni per la coltivazione e la vendita delle fave nei centri abitati e nell'agro"

Data di pubblicazione:
24 Febbraio 2023
Ordinanza del Sindaco n. 10-2019 "Tutela dei cittadini affetti da favismo - disposizioni per la coltivazione e la vendita delle fave nei centri abitati e nell'agro"

I cittadini sono invitati al rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica, contenute nell'ordinanza del Sindaco n. 10 del 10.04.2019, in favore dei soggetti affetti da favismo.

L’ordinanza, emanata nel 2019 e a tutt’oggi in vigore, prevede il divieto tassativo di coltivazione e stoccaggio di fave
-    all’interno del centro abitato
-    nel raggio di 150 metri in linea d'aria in prossimità del centro abitato di agglomerati di case nell’ambito rurale e nella prospicienza delle vie pubbliche del centro abitato.

La vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nei mercati comunali, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purché sia data corretta e visibile pubblicità della loro presenza nel punto vendita.

 

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Ultimo aggiornamento

Giovedi 15 Febbraio 2024