Con ordinanza del 30 aprile 2021, a firma del Ministro della Salute, alla Regione Sardegna vengono applicate le misure di cui alla c.d. “zona arancione” come disciplinate dal capo IV del DPCM del 2 marzo 2021 e dal c. d. “Decreto riaperture” che proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021.
Di seguito le misure di contenimento previste:
• mascherina sempre obbligatoria al chiuso e all’aperto, è necessario indossare il dispositivo di protezione quando non sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi, è raccomandata anche all’interno di abitazione private sempre in presenza di persone non conviventi, (uniche eccezioni: attività sportiva, bambini sotto i 6 anni, soggetti con patologie o disabilità impossibilitati all’utilizzo);
• obbligatorio il distanziamento interpersonale di almeno un metro salve le eccezioni previste all’art. 3 del decreto in oggetto;
• i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
• Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori di zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, necessità o salute. Consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, inoltre è consentito lo spostamento ai soggetti muniti delle certificazioni verdi di cui all’art. 9 del D.L. 52/2021;
• In ambito comunale, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una sola volta al giorno tra le ore 5:00 e le ore 22:00, nei limiti di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale o alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. È comunque raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo esigenze di salute, lavoro o necessità;
• È vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che comprovate esigenze di lavoro, di studio, necessità e salute, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili;
• Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 Km;
• Sono comunque vietati gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
• dalle ore 22:00 alle ore 05:00 sono consentiti spostamenti solo per comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute;
• l’apertura delle biblioteche è assicurata su prenotazione, garantendo una modalità di fruizione contingentata;
• sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, resta consentita la ristorazione negli alberghi limitatamente ai propri clienti;
• resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio senza limiti d’orario e l’asporto fino alle ore 22:00 (divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze);
• per i soggetti che svolgono come attività prevalente quelle identificate da codice Ateco 56.3 (bar e altri esercizi simili) l’asporto è consentito fino alle ore 18:00;
• obbligo, per i locali pubblici e aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale;
• sono consentite le attività inerenti servizi alla persona (es. parrucchieri ed estetisti), nel rispetto dei protocolli anticovid;
• sono sospese le attività di centri culturali, sociali e ricreativi,
• sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili o religiose;
• è consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto nel rispetto delle distanze di sicurezza (2 metri per la sportiva);
• sono sospese le attività di palestre, eccetto l'attività motoria e sportiva di base svolta all'aperto nel rispetto del distanziamento interpersonale e senza assembramento svolta in conformità alle linee guida;
• sono sospesi gli sport da contatto e l'attività sportiva dilettantistica di base;
• sono sospese le attività di sale giochi, scommesse ecc anche se svolte in locali adibiti ad attività differente;
• nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
• è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
• didattica in presenza almeno al 70% fino al 100% per le scuole secondarie di secondo grado; la restante parte si avvale della didattica a distanza. Per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e per i servizi all’infanzia l’attività si svolge esclusivamente in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni); sospese le visite didattiche;
• Resta consentita l’attività in presenza per attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa con alunni con disabilità o con bisogni speciali educativi;
• Nelle università le attività didattiche e curricolari sono svolte prevalentemente in presenza secondo i piani predisposti nel rispetto delle linee guida;
• coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale.
Uri, 2 maggio 2021
Il Sindaco
Lucia Cirroni