Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 e Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 41 del 16 agosto 2020

Data di pubblicazione:
17 Agosto 2020
Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 e Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 41 del 16 agosto 2020

Il Ministro della Salute ha firmato l'Ordinanza del 16 agosto 2020 "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria" che prevede:

  • sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico
  • obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramenti.

L'ordinanza produce effetti dal 17 agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

 

Il Presidente della Regione Sardegna ha emanato l'Ordinanza n. 41 del 16 agosto 2020 "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica" che prevede:

  • la sospensione all’aperto o al chiuso, delle attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che sisvolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico, come previsto con ordinanza del Ministro della Salute emanata in data 16.08.2020
  • obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

Le disposizioni della presente Ordinanza producono i loro effetti a far data dal 17 agosto 2020 e fino al 7 settembre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori,
diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 24 Marzo 2023