A seguito dell’ordinanza N. 27 del 2 Giugno 2020 del Presidente della Regione Sardegna si evidenziano alcune modifiche relative all’adozione delle misure precedentemente adottate.
Sull’intero territorio regionale è obbligatorio l’uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno due metri, fermo restando il divieto di assembramento (art. 10);
Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell’imbarco utilizzando l’apposito modello da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell’ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione “Nuovo Coronavirus” della home page del sito istituzionale della regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l’applicazione “Sardegna Sicura”, scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria.
Ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e ad un documento d’identità in corso di validità.
La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione.
In sede di prima applicazione della presente ordinanza:
- per i passeggeri che abbiano già richiesto e ottenuto l’autorizzazione secondo le norme previste nelle previgenti ordinanze, questa si intende equipollente alla registrazione;
- in via eccezionale ed al fine di prevenire eventuali criticità di ordine pubblico, nelle giornate del 3 e del 4 giugno 2020, i passeggeri imbarcati su navi in linea da/e verso la Sardegna, già muniti di autorizzazione ai sensi delle previgenti Ordinanze, sono autorizzati alla partenza o allo sbarco;
- fino al 12 giugno 2020, per i passeggeri che non abbiano provveduto alla compilazione della registrazione prima dell’imbarco in via telematica è possibile la compilazione manuale del modulo a bordo, che dovrà essere consegnato all’arrivo al presidio medico sanitario del porto o aeroporto, che avrà cura di fornirlo ai competenti uffici regionali.
A decorrere dal 3 giugno 2020, tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti altresì:
a) a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea; qualora questa risultasse pari o superiore a 37,5 gradi, il personale sanitario preposto presso
l’autorità aereoportuale o l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna provvede ad attivare le procedure di cui alla determinazione del Direttore Generale della Sanità n.159 del 4 marzo 2020;
b) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente art. 2,
dando eventualmente anche il proprio consenso all’effettuazione dell’indagine epidemiologica regionale.
Con successiva Ordinanza, previa adozione dei necessari atti normativi e/o amministrativi, saranno adottate specifiche misure per incentivare, seppure su base volontaria, l’esecuzione di specifici test – sia per finalità diagnostiche che epidemiologiche – da parte dei passeggeri in arrivo in Sardegna, anche mediante la previsione di una campagna di sensibilizzazione alla funzione etica e solidale di prevenzione e salvaguardia della salute pubblica di tale cautela ed il riconoscimento di voucher specifici, spendibili sul territorio regionale.
Nell’ambito del territorio regionale, sulla base della pubblicazione da parte del Ministero della Salute degli indicatori previsti dal D.M.S. in data 30 aprile 2020, fermo restando il divieto di assembramento e il rispetto del distanziamento personale, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 16 maggio 2020, così come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020 ed allegate alla presente ordinanza sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale, a decorrere dal 3 giugno 2020 sono consentite le seguenti attività:
a) commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio,
agenzie di viaggio e agenzie immobiliari);
b) servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali oin circoli privati, che prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie);
c) attività turistiche relative alla balneazione;
d) strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), alloggi in agriturismo;
e) commercio al dettaglio;
f) commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);
g) uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi;
h) manutenzione del verde;
i) attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio nel rispetto
dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
j) tirocini extracurriculari a mercato, laddove il soggetto promotore, quello ospitante e il tirocinante concordino sul riavvio del tirocinio, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza; il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida nazionali o nei protocolli regionali previsti per il settore;
k) tirocini formativi relativi alle professioni sanitarie o di interesse sanitario, effettuati per il raggiungimento di qualifiche professionali, anche regolamentate da specifici accordi tra Stato e Regioni;
l) noleggio veicoli ed altre attrezzature;
m) informatori scientifici del farmaco;
n) aree giochi per bambini;
o) formazione professionale;
p) enti lirico-sinfonici per attività relative a prove e registrazioni in assenza di pubblico, previa adozione di specifici protocolli di prevenzione validati dalle competenti strutture sanitarie della Regione.
A far data dal giorno 3 giugno 2020, è consentita la ripresa dei corsi individuali e delle attività formative delle scuole civiche di musica, dei corsi musicali privati
individuali, delle attività formative musicali individuali effettuate da soggetti pubblici e/o privati, quali i corsi individuali relativi alle attività musicali popolari afferenti a
cori, bande musicali e simili, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento ed a condizione che le attrezzature e i locali siano sanificati
e che gli spazi vengano organizzati in modo tale da garantire la distanza tra le persone, secondo specifici protocolli di sicurezza da proporre per la validazione
alla Direzione Generale della Sanità. Nelle more della definizione di tali protocolli, potranno osservarsi per analogia ed in quanto compatibili quelli già adottati per gli
Enti lirico sinfonici.
Nelle more della definizione di specifici Protocolli con gli enti locali e/o le organizzazioni di categoria e/o sindacali a livello regionale, validati dal Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna, l’esercizio delle attività di cui ai precedenti artt. 7 e 8 è comunque subordinata all’osservanza delle “linee guida per la riapertura delle attività economi-che e produttive” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Auto-nome in data 16 maggio 2020, così come aggiornate ed integrate in data 22 maggio 2020, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.
Le disposizioni della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto all’articolo 10, producono i loro effetti a far data dal 3 giugno 2020 e fino al 14 giugno 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.
Il Sindaco
Lucia Cirroni