Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 22 del 13 maggio 2020

Data di pubblicazione:
14 Maggio 2020
Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 22 del 13 maggio 2020

Il Presidente della Regione Sardegna ha firmato l'Ordinanza n. 22 del 13 maggio 2020 ad oggetto " Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica".

In base all'ordinanza, sarà consentita la ripresa immediata di attività commerciali e artigianali per la cura della persona, parrucchieri, centri estetici, gioiellerie, profumerie.

In particolare:

- è consentita la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori), nel rispetto delle prescrizioni previste nel Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Sars-CoV-2 nel settore della cura delle persone: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici, realizzato dall’INAIL in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità ed approvato il 12 maggio 2020 dal Comitato tecnico scientifico, istituito presso la Protezione Civile nazionale, con le seguenti ulteriori condizioni indicate nell'Ordinanza regionale n. 22-2020;

a) L’accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all’interno per qualsiasi altra ragione sia all’esterno in attesa di farvi ingresso;

b) Le postazioni di lavoro all’interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;

c) Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l’utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;

d) Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Gli operatori dovranno indossare inoltre adeguate visiere di protezione e sostituire i guanti ad ogni cambio di cliente; 

e)    Dopo  ogni  chiusura  dell’esercizio  e  comunque  prima  della  successiva  riapertura,  i  locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali  protocolli  o  linee-guida  adottate  in  senso  più  restrittivo  a  livello  nazionale  con le rispettive associazioni di categoria.

- è  consentita  la  riapertura  degli  esercizi  commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento  personale  e  del  divieto  di  assembramento.  In  particolare,  l’accesso  al  negozio  dovrà  essere  consentito  ad  un  numero  di  clienti  non  superiore  al  numero  di  addetti  alla  vendita  e  comunque  in  modo  tale  da  garantire  costantemente  la  distanza  di  almeno  2  metri  tra  persone.  Gli  operatori  ed  i  clienti  all’interno  delle  strutture  hanno  l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche)   e,   preferibilmente,   di   guanti.   Gli   ambienti   andranno   opportunamente   arieggiati  tra  un  turno  e  l’altro  di  accesso  al  negozio  ed  infine  sanificati  prima  della  successiva  riapertura.  I  titolari  degli  esercizi  sono  responsabili  della  sanificazione  dei  prodotti  che  siano  stati  misurati  o  comunque  siano  venuti  a  contatto  con  altri  clienti,  preventivamente  alla  loro  rimessa  in  vendita.  I  titolari  dell’esercizio  devono,  altresì,  mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l’accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani.

I Sindaci che valuteranno non sussistere le condizioni di sicurezza necessarie, potranno con una loro ordinanza vietare le attività nel proprio Comune.

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 14 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 24 Marzo 2023